Riqualificazione della fattispecie di reato nei casi di guida in stato d’ebbrezza in applicazione del coefficiente di variazione al tasso alcolemico e del principio del favor rei
Tribunale ordinario di Brescia, Prima Sezione Penale,Sentenza nr. 4498 del 09 febbraio 2018
Con la sentenza in commento il Tribunale Ordinario di Brescia ha ritenuto di riqualificare il reato contravvenzionale ascritto all’imputato da quello p. e p. dall’art. 186 comma II lett. c) C.d.s. in quello più lieve previsto dal medesimo articolo alla lett. b).
Nel caso in oggetto i Carabinieri di G. V. T., intervenuti a seguito di incidente stradale, avevano identificato l’imputato quale uno dei conducenti delle auto coinvolte ed avevano riscontrato che lo stesso presentava la sintomatologia tipica dello stato di ebbrezza alcolica.
A seguito di esame eseguito presso il pronto soccorso ai sensi del combinato disposto del comma V dall’art. 186 e del comma III dell’art. 187 D. L.vo 285/1992 allo stesso veniva rilevato un tasso alcolemico pari a 1,60 g/l.
Il consulente tecnico della difesa e la responsabile analisi del Servizio di Medicina Legale , escussa quale teste, affermavano che la misura alcolemica rilevata dovesse essere soggetta ad un coefficiente di variazione pari al 6,65%; tale fattore permetteva di ricomprendere il tasso alcolemico dell’imputato tra 1,49 e 1,71 g/L.
In ragione di tale dato di incertezza, in applicazione del principio del favor rei, il Giudice riteneva di riqualificare la fattispecie di reato attribuibile all’imputato in quella p. e p. dall’art. 186 comma II lett. b) C.d.s.
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