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Rifiuto di sottoporsi all’alcool-test e configurabilità della particolare tenuità del fatto

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Cassazione penale, Quarta Sezione Sentenza 23 settembre 2021 (depositata il 08 ottobre 2021), n. 36548

Nella pronuncia in esame, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la compatibilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131 bis c.p. con il reato di “rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico” p. e p. dall’art. 186 comma 7 C.d.s.

La Suprema Corte, in primo luogo, ha richiamato quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 13682/2016: la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. deve basarsi sulla considerazione del fatto storico nella sua interezza e delle modalità della condotta in concreto ed è, quindi, astrattamente applicabile ad ogni fattispecie criminosa che rispetti i criteri ed i limiti edittali indicati nell’articolo medesimo, tra cui il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico.

Il Supremo Consesso ha, poi, affermato il seguente principio di diritto “ai fini dell’apprezzamento circa l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p., occorre accertare che il fatto illecito non abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni indicati: di tal che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa in relazione alle modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo e richiede una equilibrata considerazione di tutte le particolarità del caso concreto“. 

La Cassazione ha chiarito che “accertata la situazione pericolosa e dunque l’offesa, resta pur sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della valutazione della gravità dell’illecito, quale sia lo sfondo fattuale in cui la condotta si inscrive e quale sia, in conseguenza, il possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato“.

Nel caso di specie, la Corte Suprema ha ritenuto che, in entrambi i gradi di merito, fossero state solo sommariamente indicate le circostanze di commissione del reato contestato, lasciando così un vuoto motivazionale sugli elementi da ritenersi ostativi alla configurabilità della causa di non punibilità per tenuità del fatto; ha, quindi, dichiarato “arbitraria, oltreché contraddittoria, la motivazione dei giudici dell’appello nell’escludere la particolare tenuità del fatto sulla base della manifestata consapevolezza, da parte del P., che il controllo etilometrico ove esperito avrebbe dato esito positivo: all’evidenza ciò non comportava un particolare pregiudizio al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, sia perché la spiegazione del rifiuto non può, di per sé,  rendere più biasimevole il rifiuto stesso (specie rispetto a chi di quest’ultimo non dia alcuna giustificazione); sia perché le conseguenze sanzionatorie del rifiuto sono identiche a quelle della violazione più grave in tema di guida in stato di ebbrezza. Ma, soprattutto manca radicalmente nella motivazione del diniego la valutazione complessiva e contestuale del fatto che […] è indispensabile nello scrutinio della qualificabilità o meno del fatto medesimo come particolarmente tenue, ai fini della configurabilità della causa di non punibilità in discorso”.

La Corte Suprema ha, quindi,  annullato tale pronuncia limitatamente alla mancata configurazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, rinviando ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano per un nuovo giudizio sul punto.

Con tale sentenza la Quarta Sezione della Suprema Corte si è conformata ad un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato in tema di compatibilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p. con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico (Cfr. Cass. S.U. nr. 13682/2016).

Clicca qui per visualizzare la sentenza.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
Sent. Nr. 36548, Ud. del 23.09.2021, Deposito del 08.10.2021

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Emanuele DI SALVO – Presidente –
Dott.ssa Eugenia SERRAO – Consigliere –
Dott. Daniele CENCI – Consigliere –
Dott. Giuseppe PAVICH – rel. Consigliere –
Dott.ssa Francesca PICARDI – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da: P.G., nato a (OMISSIS), avverso la sentenza del 26.11.2020 della Corte d’Appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, udita la relazione svolta dal Consigliere PAVICH Giuseppe, udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERELLI Simone, il Procuratore Generale conclude per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa il 26 novembre 2020, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Monza il 16 febbraio 2018 nei confronti di P.G. in relazione al reato a lui ascritto ex art. 186 comma 7 C.d.S., da lui commesso in (OMISSIS) per avere lo stesso, dopo essere stato fermato mentre era alla guida di un veicolo, rifiutato di sottoporsi ad accertamento alcolimetrico.

2. Avverso la predetta sentenza ricorre il P.G., deducendo un unico motivo, teso a lamentare violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131 bis c.p.: l’esponente, a premessa del suo motivo di ricorso, richiama la giurisprudenza apicale di legittimità che indica le condizioni alle quali il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolimetrici può essere dichiarato non punibile per particolare tenuità, e ripercorre le circostanze in cui il reato veniva accertato, evidenziando che il rifiuto espresso dal P.G. ebbe breve durata in quanto l’imputato, dopo un colloquio telefonico con un suo superiore in ambito lavorativo, tornò sulla sua decisione e si dichiarò disponibile all’accertamento, a fronte del quale però gli operanti, ritenendo già integrato il reato, decidevano di non provvedere alla misurazione etilometrica. Il deducente censura la motivazione della decisione di rigetto da parte della Corte ambrosiana, che ha ritenuto che l’istituto non potesse essere applicato al reato contestato in quanto il P.G. aveva deciso di non sottoporsi all’accertamento perché, a suo dire, sapeva che sarebbe stato trovato positivo, ciò che denoterebbe un certo spirito di ribellione e una scarsa resipiscenza da parte dell’imputato: motivazione che però, a giudizio del ricorrente, non si confronta con le circostanze concrete del fatto di che trattasi, nell’ambito del quale non vi è stata alcuna lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma, a fronte dell’incensuratezza dell’imputato e della pena a lui applicata in corrispondenza con i minimi edittali e con concessione delle attenuanti generiche e dei doppi benefici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
Come correttamente osservato dal ricorrente, le Sezioni Unite hanno stabilito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis c.p., è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico, previsto dall’art. 186 comma 7 C.d.S., (Sez. Unite, sent. n. 13682/2016 del 25/02/2016, Coccimiglio). L’assunto del consesso apicale si fonda sulla considerazione che: “essendo in considerazione la caratterizzazione del fatto storico nella sua interezza, non si dà tipologia di reato per la quale non sia possibile la considerazione della modalità della condotta; ed in cui sia quindi inibita ontologicamente l’applicazione del nuovo istituto”; di tal che: “l’illecito di cui all’art. 186 comma 7 C.d.S., sanziona il rifiuto di sottoporsi all’indagine alcolimetrica volta all’accertamento della guida in stato di ebbrezza sanzionata dal comma 2 dello stesso articolo. In conseguenza, la lettura della “ratio” e dello sfondo di tutela che presiedono alla contravvenzione in esame sarebbe fallace ed astratta se non si confrontasse con l’intimo intreccio tra i due reati, enfatizzato dal fatto che uno è punito con le sanzioni previste dall’altro. In breve, il comma 7 non punisce una mera, astratta disobbedienza ma un rifiuto connesso a condotte di guida indiziate di essere gravemente irregolari e tipicamente pericolose, il cui accertamento è disciplinato da procedure di cui il sanzionato rifiuto costituisce solitamente la deliberata elusione”.
Perciò, ai fini dell’apprezzamento circa l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p., occorre accertare che il fatto illecito non abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni indicati: di tal che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa in relazione alle modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo e richiede una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità del caso concreto. La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p., applicabile ad ogni fattispecie criminosa, è stata perciò ritenuta dalle Sezioni Unite della Corte compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico, previsto dall’art. 186 comma 7 C.d.S., sul rilievo che, accertata la situazione pericolosa e dunque l’offesa, resta pur sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della valutazione della gravità dell’illecito, quale sia lo sfondo fattuale in cui la condotta si inscrive e quale sia, in conseguenza, il possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato (vds. la già citata Sez. Un., sentenza n. 13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, Rv. 266595).
Alla luce di tali principi, va osservato che nella specie non vi sono elementi per affermare la sussistenza di elementi ostativi ai fini della configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p.. Le circostanze in cui il P. G. veniva fermato sono state solo sommariamente indicate nella sentenza impugnata, che nella narrativa fa un accenno al superamento di un semaforo rosso, senza indicazione del luogo e dell’orario della violazione, e a un’infrazione per eccesso di velocità di cui non è stata però dettagliata la gravità; né il vuoto motivazionale sul punto è colmato dalla lettura della sentenza di primo grado, ancor più sintetica nel contestualizzare il fatto. Peraltro, di tali circostanze – che sarebbero state tipizzanti della maggiore o minore gravità del fatto complessivamente considerato – non vi è traccia nella specifica motivazione resa dalla Corte ambrosiana per giustificare il diniego della causa di non punibilità, a fronte del fatto che certamente vi è stata la conferma di un trattamento sanzionatorio particolarmente mite (rapportato anzi ai minimi edittali, a conferma di un giudizio di non particolare gravità del fatto), tanto più che il P.G., dopo l’iniziale rifiuto, si convinse poi a sottoporsi all’accertamento etilometrico. Risulta pertanto arbitraria, oltreché contraddittoria, la motivazione dei Giudici dell’Appello nell’escludere la particolare tenuità del fatto sulla base della manifestata consapevolezza, da parte del P.G., che il controllo etilometrico ove esperito avrebbe dato esito positivo: all’evidenza ciò non comportava un particolare pregiudizio al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, sia perché la spiegazione del rifiuto non può, di per sé, rendere più biasimevole il rifiuto stesso (specie rispetto a chi di quest’ultimo non dia alcuna giustificazione); sia perché le conseguenze sanzionatorie del rifiuto sono identiche a quelle della violazione più grave in tema di guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. C). Ma, soprattutto, manca radicalmente nella motivazione del diniego la valutazione complessiva e contestuale del fatto che, nella richiamata giurisprudenza apicale di legittimità, è indispensabile nello scrutinio della qualificabilità o meno del fatto medesimo come particolarmente tenue, ai fini della configurabilità della causa di non punibilità in discorso.

2. Da quanto precede consegue che la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla mancata configurazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto – con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata configurazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte d’Appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2021.

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