Non sussiste il reato di “esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero”, ex art. 5 septies, D.L. 167/90, se nella procedura di voluntary disclosure non vengono denunciati gli investimenti e le attività finanziarie detenuti all’estero che fanno capo ad una società di fatto.
Tribunale di Brescia, Sentenza nr. 429 del 20.05.2020
Con la sentenza in commento, il Giudice dell’Udienza Preliminare di Brescia ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 5 septies del D.L. 167/90 perchè il fatto non sussiste.
Per meglio comprendere la questione analizzata nella sentenza in allegato, è opportuno premettere che la voluntary disclosure si sostanzia in una procedura con cui il contribuente infedele si autodenuncia al Fisco documentando i redditi detenuti all’estero non indicati in dichiarazione nel c.d. quadro RW.
L’istituto mira dunque a sanare le violazioni in materia di imposte sui redditi, di imposte sostitutive, di imposta regionale delle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto relative alle dichiarazioni di sostituto d’imposta ed agli obblighi di monitoraggio fiscale.
Nel caso di specie, il Gup – condividendo la tesi difensiva – ha correttamente ritenuto che il rapporto finanziario di cui l’imputato era titolare e che non era stato dal medesimo inserito nella procedura di voluntary disclosure, fosse stato dallo stesso acceso presso un istituto di credito svizzero non in qualità di persona fisica bensì quale socio di una società commerciale, come tale non soggiacente agli obblighi di cui all’art. 4 del D.L. 167/90.
Difatti, l’art. 4 citato prevede che siano tenuti agli obblighi di dichiarazione le persone fisiche, gli enti NON commerciali, le società semplici (e quelle ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del Testo unico delle imposte sui Redditi), fisicamente residenti in Italia e che detengano direttamente e/o indirettamente all’estero investimenti o attività di natura finanziaria.
Nel caso di specie, il progetto svizzero avrebbe riguardato l’acquisto e la ristrutturazione di un immobile a Lugano, attività questa pacificamente di tipo commerciale e, per tale motivo, esente dagli obblighi relativi al monitoraggio fiscale.
Pertanto, l’imputato, il quale, peraltro, aveva aderito alla procedura di voluntary disclosure in virtù di una procura speciale che la moglie gli aveva conferito sul conto ricevuto dalla medesima in eredità, correttamente non aveva dichiarato nella predetta richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria il conto corrente relativo all’attività di ristrutturazione svizzera.
Sia l’imputato in sede di spontanee dichiarazioni sia il di lui socio in sede di indagini difensive hanno inoltre precisato che il conto corrente era stato chiuso dopo pochi mesi ed il capitale era stato fatto rientrare in Italia in ragione del consensuale abbandono del progetto.
In ogni caso, l’eventuale costituzione della società sarebbe stata fatta discendere dal semplice consenso tra i soci che avrebbero svolto un’attività imprenditoriale in comune senza la necessità che vi fosse un formale atto che sancisse la costituzione della società e senza che essa fosse iscritta nel Registro delle Imprese.
Dunque, come si ricava dall’art. 5, comma 3, lett. b) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, richiamato dal primo comma dell’art. 4, D.L. 167/90, trattandosi di società di fatto o irregolare, equiparata alla società di diritto, l’imputato non aveva alcun obbligo di inserire gli importi nella propria dichiarazione dei redditi e, conseguentemente, nemmeno di denunciarli ai sensi dell’art. 5 quater, D.L. 167/90 che richiama l’art. 4 sopracitato.
Infine, si legge in motivazione, il Giudice ha ritenuto che, in ogni caso, l’imputato sarebbe stato assolto per assenza dell’elemento soggettivo del reato (dolo generico), atteso che la complessità della normativa ed il fatto che le somme non dichiarate erano state fatte rientrare in Italia e non vi era, quindi, alcun interesse al loro occultamento, inducevano a ritenere che la falsa dichiarazione fosse da ascrivere, al più, ad una condotta colposa.
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