Risorse

La scriminante della provocazione nel reato di diffamazione on-line

Download PDF

Cassazione Penale, Sezione Quinta, 7 agosto 2018, Sentenza n. 381231

Lo stato d’ira, espresso via mail a più persone da parte di colui che non riceve un pagamento promesso, non è punibile, operando la scriminante prevista dall’art. 599, comma 2, c.p.

E’ ciò che è stato statuito dalla Suprema Corte che ha chiarito un principio ormai consolidatosi in giurisprudenza in tema di provocazione e stato d’ira.
Ad avviso della giurisprudenza di legittimità, la norma in parola può applicarsi anche nel caso, come quello di specie, in cui all’imputato sia contestato di aver offeso la reputazione di una società e del suo rappresentante per aver scritto un messaggio del seguente tenore: “che avrebbe fatto il possibile per evitare” che l’azienda in questione “derubasse altra gente onesta”. L’imputato, aveva poi inoltrato il messaggio sia alla casella di posta elettronica personale del rappresentante, sia alla mail della società, visualizzabile da più persone.

Già i Giudici di merito avevano ritenuto che le offese dipendessero da uno stato di esasperazione dell’imputato, dettato da un comportamento scorretto della società che non aveva rispettato il pagamento di fatture per le prestazioni da lui eseguite; tale stato di esasperazione era stato anche alimentato dalla scoperta di commenti su diversi siti Internet, dai quali emergeva che l’azienda si era resa inadempiente anche nei confronti di altri soggetti.

Il Supremo Consesso, dunque, ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dalla parte civile che contestava la decisione di assoluzione (perché il fatto non costituisce reato) dell’imputato confermata anche dalla Corte d’Appello, stabilendo che sussiste l’esimente della provocazione nel caso in cui lo stato d’ira, che ha provocato la reazione ingiuriosa, sia stato determinato “a fronte di rassicurazione sui pagamenti” da parte di chi avrebbe dovuto adempiere e che, al contrario, ha serbato “un comportamento volutamente silente”.

Tale atteggiamento è ritenuto dalla giurisprudenza una violazione di quelle regole di pratica commerciale che giustifica, quindi, anche per il contesto in cui si è manifestato, una reazione impulsiva.

 

Clicca qui per visualizzare la sentenza.

Altre risorse su Reati contro la persona

Scopri tutte le risorse

Reato di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.): configurabile anche mediante SMS e WhatsApp, a nulla rileva la possibilità di bloccare il mittente.

Cassazione, Prima Sezione Penale, Sentenza n. 37974 del 18 marzo 2021 (depositata il 22 ottobre 2021) Nella pronuncia in esame,...
Leggi Tutto

Perché possa configurarsi il furto in abitazione deve sussistere il nesso finalistico tra l’introduzione in abitazione e l’impossessamento

Cassazione penale, Sezione IV, Sentenza 28 marzo 2019, n. 18792 Con la sentenza in esame la Suprema Corte di Cassazione...
Leggi Tutto

Ai fini dell’integrazione del reato di pornografia minorile (art. 600 ter c.p.) non è più necessario l’accertamento del pericolo di diffusione del materiale pedopornografico

Cassazione penale, Sezioni Unite, Sentenza 15 Novembre 2018, n. 51815 Con la sentenza 51815 del 2018 le Sezioni Unite della...
Leggi Tutto

I presupposti del reato di maltrattamenti in famiglia

Cassazione Penale, Sezione Sesta, 19 marzo 2019, Sentenza n. 12196 Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha affermato...
Leggi Tutto