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“Recidiva nel biennio” e revoca della patente: rileva la data del passaggio in giudicato della prima sentenza e non la data di commissione del fatto

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Cassazione penale, Sezione Quarta, Sentenza 22 dicembre 2016, n. 3348

Nel caso di specie l’imputato adiva il Supremo Consesso al fine di ottenere l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Aquila che, in sede di applicazione della pena ex art. 444 per il reato di cui all’art. 186 c.d.s. comma 2 lett. c) e 2 sexies, disponeva la sanzione amministrativa della revoca della partente di guida, ritenendo sussistente la recidiva nel biennio.

Il Giudice di Primo Grado aveva, difatti, applicato la sanzione accessoria della revoca non considerando che il reato oggetto del procedimento sottoposto sua cognizione era stato commesso in data antecedente a quella della sentenza di condanna per il precedente episodio di guida in stato d’ebbrezza.

La Corte di Cassazione riteneva fondato il motivo di ricorso.

Nella sentenza in oggetto la Suprema Corte ribadisce il principio in base al quale: “in tema di revoca della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza,ai fini della realizzazione della condizione della – recidiva nel biennio -, rileva la data di passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si procede, e non la data di commissione dello stesso“.

La Suprema Corte, rilevato che al momento della commissione del fatto l’imputato non potesse ritenersi recidivo e che quindi la revoca della patente era stata erroneamente disposta dal Giudice di Merito, annullava la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e rinviava al Tribunale di Primo Grado per la determinazione della corretta sanzione amministrativa.

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
Sent. Nr. 3348, Ud. del 22.12.2016, Deposito del 23.01.2017

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIAMPI Francesco Maria – Presidente –
Dott. SAVINO Mariapia G. – Consigliere –
Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere –
Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da: M.M., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 471/2014 TRIBUNALE di L’AQUILA, del 16/01/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Balsamo Antonio, che ha concluso per l’inammissibilità del proposto ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. M.M. ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di L’Aquila il 16/1/2015, applicatagli ex art. 444 c.p.p. e ss. la pena di mesi quattro di arresto ed euro 1400 di ammenda per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e comma 2 sexies, accertato in (OMISSIS) alle ore 2.40, ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

2. Il ricorrente, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deduce i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a. Inosservanza o erronea applicazione della legge in quanto il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che ricorressero i presupposti per disporre la revoca della patente del ricorrente (“La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo 2^, sezione 2^, del titolo 6^, in caso di recidiva nel biennio”; art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c). Il Tribunale, invero, non avrebbe tenuto conto della circostanza per cui il primo reato, la cui commissione ha comportato la contestazione della recidiva, è stato successivamente dichiarato estinto ai sensi del medesimo art. 186 C.d.S., comma 9 bis.
Ciò sta a dire che il Tribunale non avrebbe dovuto tenere conto del reato antecedente, al fine di determinare la sussistenza della recidiva.
b. Inosservanza o erronea applicazione della legge laddove, anche volendo prescindere dal rilievo che precede, che il ricorrente ritiene essere del tutto assorbente, sarebbe certo che M. non è comunque incorso nell’ipotesi, dettata dall’art. 186 C.d.S., che sola giustifica il provvedimento di revoca della patente; ovvero la “recidiva nel biennio”.
Il fatto reato per cui è imputato nel presente giudizio, infatti, è stato commesso in data ((OMISSIS)), antecedente alla data della sentenza di condanna per il primo dei due episodi (sentenza n. 222 del Tribunale dell’Aquila, depositata in data 16.12.2011). Ciò sta a significare che, all’atto della commissione del fatto per cui oggi è processo (avvenuto in data (OMISSIS)), M. non poteva in alcun modo essere recidivo, in quanto, a quella data, non aveva subito condanna alcuna.

Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Non risultando prodotta alcuna documentazione in relazione all’avvenuta estinzione del reato, infondato risulta il motivo sopra illustrato sub a.
Al contrario, fondato risulta il motivo sub b. e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla disposta revoca della patente, statuizione che va eliminata, con rinvio al Tribunale di L’Aquila per la determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente medesima.

2. Ed invero, costituisce ius receptum di questa Corte di legittimità il principio che, in tema di revoca della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini della realizzazione della condizione di “recidiva nel biennio”, rileva la data di passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si procede, e non la data di commissione dello stesso (Sez. 4, n. 26168 del 19/5/2016, Da Rin Spaletta, Rv. 267377).
Pertanto, effettivamente, allorquando ha commesso il reato per cui si procede (in data (OMISSIS)), il M. non poteva considerarsi recidivo e quindi non poteva essere disposta la revoca della patente di guida.
In ragione della violazione riscontrata (art. 186 C.d.S., comma 1, lett. c) e della circostanza che l’autovettura (di cui è stata disposta la confisca) era di sua proprietà, gli si doveva, invece, applicare, in sede di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni, la cui quantificazione, che richiede una valutazione discrezionale, andrà operata da parte del giudice del rinvio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente, statuizione che elimina. Rinvia al Tribunale di L’Aquila per la determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente medesima.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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