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La conferma delle Sezioni Unite: la confisca del denaro è sempre diretta

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Cass. Sez. Un. 18 novembre 2021, n. 42415

 

Qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l’ablazione del denaro, comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto, che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale  monetario da quest’ultimo conseguito per effetto del reato; tale confisca deve essere qualificata come confisca diretta, e non per equivalente, e non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita del numerario oggetto di ablazione”.

Questa è la conclusione cui giungono le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza in commento, con cui viene ribadito che il denaro, bene fungibile, diviene, date le sue caratteristiche intrinseche, confiscabile in via diretta ai sensi dell’art. 240 c.p.

Ed invero, quale bene fungibile destinato ex lege a servire da mezzo di pagamento, esso è ontologicamente e indifferente all’individuazione materiale del relativo supporto nummario: natura e funzione del denaro determinano la sua automatica confusione nel patrimonio del reo, che ne risulta correlativamente accresciuto. Pertanto, la somma di denaro che ha costituito il prezzo o il profitto del reato non viene considerata nella sua fisica consistenza, bensì nella sua ontologica essenza di bene fungibile.

Ed ancora, scopo della misura ablativa non è quello di confiscare sul conto corrente del reo le stesse banconote effettivamente costituenti il prezzo o il profitto del reato, ma la somma che sia entrata nel suo patrimonio proprio a causa della commissione dell’illecito. Si legge, a tal proposito, nella sentenza che: “la confisca diretta insegue non le banconote, ma la somma di denaro quale entità che incrementa il patrimonio del reo”.

Ne consegue che, qualora il prezzo o il profitto del reato siano originariamente costituiti da somme di denaro, quest’ultimo esula dal sistema della confisca per equivalente, la cui funzione è quella di rapportare il valore in denaro del diverso bene disponibile a fini di ablazione a quello dei proventi del reato, nel caso in cui il bene suscettibile di ablazione diretta non sia rintracciabile.

 

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