Il reato di falso in bilancio si consuma nel momento e nel luogo in cui l’assemblea si riunisce per l’approvazione
Cassazione Penale, Sezione Quinta, 13 giugno 2018, Sentenza n. 27170
La vicenda che occupa attiene al sequestro preventivo delle quote sociali di una S.r.l. di proprietà del socio di maggioranza, imputato di truffa e falso in bilancio in concorso con l’amministratore della società.
Avendo il Tribunale del Riesame confermato l’ordinanza di sequestro preventivo disposto sulle quote, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione denunciando, con un primo motivo, l’inosservanza di norme processuali e la nullità dell’atto impugnato per incompetenza territoriale del Tribunale che aveva disposto la misura.
La Suprema Corte, ritenendo fondato il motivo di ricorso, nella sentenza che segue fornisce alcune indicazioni circa il luogo di consumazione del falso in bilancio, consumazione che coincide con l’esposizione o l’omissione di fatti materiali rilevanti non corrispondenti al vero sia nei bilanci che nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico.
L’ordinanza impugnata ha erroneamente individuato quale luogo di consumazione del reato la sede sociale dove era stato depositato il bilancio, mentre la giurisprudenza di legittimità ha statuito che l’illecito si consuma “nel luogo in cui il bilancio è stato illustrato ai soci ed approvato dall’assemblea”.
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