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Il no della Cassazione all’applicazione automatica dei requisiti dell’interesse e del vantaggio dell’ente in materia antinfortunistica

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Corte di Cassazione, Sez IV, Sentenza nr. 22256 del 08.06.2021.

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione affronta la questione relativa alla sussistenza dei requisiti dell’interesse e del vantaggio dell’ente nel caso di reati colposi di evento per violazione della normativa antinfortunistica, delimitandone l’applicazione automatica.

Alla società coinvolta nella vicenda de qua veniva contestato l’art. 25 septies del D.Lgs. n. 231/2001 in relazione al reato di lesioni colpose ex art. 590 c.p. In particolare, secondo la Corte d’Appello di Firenze, che confermava la pronuncia di primo grado, il datore di lavoro – imputato nel medesimo procedimento – avrebbe posto in essere una condotta anche nell’interesse e a vantaggio dell’ente tenuto conto della mancata valutazione del rischio di infortunio scaturente dalle possibili interferenze tra i conducenti dei carrelli elevatori e gli addetti allo scarico del materiale. Nello specifico, l’ente si sarebbe avvantaggiato in quanto non solo non avrebbe sostenuto i costi necessari alla revisione del DUVRI, ma avrebbe altresì aumentato la propria produzione grazie alla mancata adozione delle idonee cautele. 

La Suprema Corte, tuttavia, ritiene che la sentenza emessa dalla Corte d’Appello non abbia adeguatamente motivato da dove potesse dedursi il requisito del vantaggio dell’ente in termini di apprezzabile risparmio di spesa e di significativo aumento della produzione e nemmeno avrebbe valutato a quanto ammontasse l’effettivo risparmio dei costi che, ad avviso del Consesso, sarebbe stato esiguo.

Segnatamente, la Cassazione, con la pronuncia de qua, specifica che l’interesse è un criterio soggettivo che rappresenta l’intento di arrecare un beneficio all’ente mediante la commissione del reato e ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, abbia consapevolmente violato la norma cautelare allo scopo di conseguire un’utilità per la persona giuridica. La mancata adozione delle regole antinfortunistiche deve concretarsi non in una semplice sottovalutazione dei rischi ma in una scelta orientata al risparmio sui costi di impresa in materia di prevenzione.

Il requisito del vantaggio, invece, è un criterio oggettivo legato alla effettiva realizzazione di un profitto di importo non irrisorio in capo all’ente quale conseguenza della violazione delle regole cautelari antinfortunistiche e, a differenza dell’interesse, deve essere analizzato ex post. Esso ricorre quando la persona fisica, agendo per conto dell’ente, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, abbia sistematicamente violato le norme antinfortunistiche e, dunque, abbia realizzato una politica di impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi e un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto.

Per questi motivi, dopo aver dettato i suesposti principi a cui dovrà attenersi il Giudice del rinvio, la Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la responsabilità amministrativa dell’ente.

 

 

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