Guida in stato di ebbrezza: avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore in relazione ai prelievi di liquidi biologici
Tribunale ordinario di Brescia, Seconda Sezione Penale,Sentenza nr. 4206 del 10 dicembre 2019
Con la sentenza in commento il Tribunale Ordinario di Brescia ha assolto l’imputato dal reato p. e p. dall’art. 186 comma II lett. c), II bis e II sexies C.d.s. lui ascritto poiché l’istruttoria dibattimentale non aveva “fornito la piena prova della penale responsabilità” dello stesso.
Nel caso in esame la Polizia Stradale di Brescia, intervenuta a seguito di incidente stradale, aveva identificato l’imputato, conducente dell’unica auto coinvolta nel sinistro, il quale, a detta dell’agente escusso quale testimone, al momento dell’intervento collaborava, risultava “assolutamente presente” e non aveva la sintomatologia tipica dello stato di ebbrezza.
Per quanto concerne il sinistro stradale gli operanti ipotizzavano potesse essere stato causato dalle condizioni climatiche avverse, quali la pioggia battente, e dalla ridotta visibilità dovuta all’orario notturno.
La Polizia Stradale richiedeva ugualmente agli Spedali Civili di Brescia, presso cui il conducente era stato condotto, di svolgere gli accertamenti relativi al tasso alcolemico, dai quali risultava una positività alle sostanze alcoliche superiore a 1,50 g/l.
Dall’istruttoria risultava, però, che gli operanti avessero rivolto all’imputato l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore solo successivamente al compimento del prelievo dei liquidi biologici poi usati per l’accertamento, motivo per cui il referto veniva dichiarato inutilizzabile dal Giudice.
In particolare, il Decidente evidenziava che “il prelievo dei liquidi biologici della persona per le successive analisi è riconducibile alla categoria dell’attività di polizia giudiziaria urgente e indifferibile ex art. 354 co. 3 c.p.p., per la quale attività l’art. 356 c.p.p. prevede che l’indagato ha la facoltà di farsi assistere da un difensore al compimento degli sessi, senza che quest’ultimo abbia diritto di essere previamente avvisato“.
Anche se svolto dagli operatori sanitari, quindi, nel caso in cui la richiesta di accertamento dello stato di ebbrezza provenga dalle Forze dell’Ordine ed il prelievo non sia effettuato nell’ambito degli ordinari protocolli di pronto soccorso, il prelievo biologico deve essere preceduto dall’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore,
In ragione dell’inutilizzabilità degli esiti degli accertamenti svolti, in concomitanza con l’assenza di elementi sintomatici e fattuali di uno stato di ebbrezza, il Giudice riteneva non sussistessero elementi idonei a ritenere il superamento del tasso di 0,8 g/l previsto dall’art. 186 Cds quale soglia per la rilevanza penale della guida in stato di ebbrezza ed assolveva l’imputato dal reato lui ascritto.
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