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Dichiarazione di incostituzionalità per violazione dell’art. 3 Cost. del previgente art. 181, comma 1-bis, lett. a) d.lgs. n. 42/2004

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Corte Costituzionale, Sentenza nr. 56 del 11 gennaio 2016

Con la sentenza in commento la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità, per irragionevolezza sanzionatoria e violazione dell’art. 3 della Costituzione, del previgente comma 1-bis lett. a) dell’art. 181 D.Lgs. nr. 42/2004, facendo così ricadere la punizione degli abusi non autorizzati effettuati in zone vincolate con provvedimento amministrativo sotto l’area di operatività della contravvenzione prevista e punita dal comma 1 del medesimo articolo, in modo tale che anche a tale fattispecie si possano applicare, oltre ad un regime sanzionatorio molto più lieve, la causa di non punibilità per successivo accertamento della compatibilità paesaggistica o l’estinzione del reato per ravvedimento operoso.

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 181 comma 1 bis lettera a) era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Verona, perché l’articolo, anche quando non risultavano superati i limiti quantitativi previsti dalla successiva lettera b), puniva come delitto, con la reclusione da uno a quattro anni, colui che eseguiva, senza autorizzazione o in difformità di essa, lavori su immobili o aree dichiarate di notevole interesse pubblico con provvedimento amministrativo per le proprie caratteristiche paesaggistiche, invece che con le pene più lievi previste per le la contravvenzione disciplinata dal comma 1.
Difatti, ai sensi del comma 1 dell’art 181, le condotte lesive dei beni paesaggistici vincolati ex lege integrano reati contravvenzionali, a meno che non superino i limiti quantitativi indicati al comma 1 bis lett. b); essi sono inoltre oggetto di sanatoria in caso di successiva dichiarazione di compatibilità paesaggistica e si estinguono in caso di rimessione in pristino. Le condotte previste dal comma 1 bis lett. a) integravano invece un delitto e non godevano delle predette ipotesi di sanatoria ed estinzione; erano quindi equiparate alle violazioni di vincoli ex lege che avessero comportato modifiche superanti determinati limiti quantitativi e causanti un impatto ambientale di natura rilevante

La Corte ha rimosso la denunciata violazione dell’articolo 3 della Costituzione riconducendo la risposta punitiva della fattispecie delittuosa prevista dal comma 1 bis lett. a) a quella contravvenzionale riguardante la fattispecie analoga contenuta al comma 1 mediante l’eliminazione di parte dell’inciso dell’art. 181 stesso. A motivazione della propria pronuncia la Consulta afferma che “la discrezionalità di cui gode il legislatore nel delineare il sistema sanzionatorio penale trova il limite della manifesta irragionevolezza e dell’arbitrio, come avviene a fronte di sperequazioni tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione”, caratteri riscontrabili nella legislazione paesaggistica così come precedentemente codificata, la quale manifestava una rilevantissima disparità nella configurazione dei reati, nel trattamento sanzionatorio e nella previsione di cause di non punibilità ed estinzione del reato per fattispecie differenziate esclusivamente dalla fonte di riconoscimento del vincolo paesaggistico.

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