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Dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 222, comma 2, quarto periodo D. Lvo 285/1992

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Corte Costituzionale, Sentenza nr. 88 del 19 febbraio 2019

Con la sentenza in commento la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità, per irragionevolezza intrinseca e incompatibilità con i principi di uguaglianza e proporzionalità tutelati dalla Costituzione, del quarto periodo del comma 2 dell’art. 222 D. Lvo. nr. 285/1992 (Codice della Strada), nella parte in cui non prevede, ove non ricorrano le circostanze aggravanti privilegiate previste dal secondo e terzo comma dell’art. 589 bis e 590 bis c.p., la possibilità per il giudice di merito di applicare, in alternativa alla sanzione amministrativa della revoca del titolo di guida, quella della sospensione della patente, in base ai criteri indicati al secondo e terzo periodo del comma 2 dell’art. 222 D. Lvo. nr. 285/1992 stesso.

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 222 comma 2 quarto periodo Cds era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Torino, perché l’articolo, così come modificato dalla L. 41 del 2016, prevedeva che in ogni caso di condanna o di patteggiamento della pena per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali il giudice di merito dovesse applicare, quale sanzione amministrativa, la revoca della patente.

La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità dell’art. 222 comma 2 quarto periodo Cds, in quanto, tale indifferenziato automatismo sanzionatorio costituisce possibile indice di irragionevolezza intrinseca e disparità di trattamento.

Tale rigidità applicativa nella sanzione accessoria si poneva anche in contrasto con lo sviluppo normativo nel settore penale in questione, il quale ha condotto alla configurazione delle due fattispecie colpose dell’omicidio stradale e delle lesioni personali stradali connotate dalla previsione di plurime e distinte circostanze aggravanti caratterizzate da un differenziato trattamento sanzionatorio, prevedendo un maggio rigore della pena, in particolar modo, nel caso di evento dovuto a guida in stato di ebbrezza alcolica oltre i limiti previsti dall’art. 186 comma II lett. c) Cds o sotto l’effetto di stupefacenti.

La Corte Costituzionale ha rilevato che, oltre alla sopracitata irragionevolezza intrinseca, la norma in questione poneva anche un problema di coerenza interna in quanto, nonostante la modifica apporta con la L. 41/2016, erano rimaste vigenti le prescrizioni del secondo e terzo periodo del comma 2 del medesimo articolo 222 Cds, le quali prevedono che se dal fatto colposo deriva una lesione personale venga applicata la sospensione della patente fino a due anni e, nel caso di omicidio stradale, fino a quattro; in questo modo finivano per coesistere nella medesima norma due prescrizioni sovrapponibili e prive di una chiara delimitazione di applicabilità.

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