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Applicabilità della particolare tenuità del fatto ex Art. 131 bis c.p. ai reati tributari

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Cassazione Penale, Terza Sezione, 30 marzo 2018, Sentenza n. 14595

Nella sentenza in esame, la Suprema Corte di Cassazione affronta il tema della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. dei reati tributari, nello specifico in caso di mancato versamento dell’I.V.A. previsto come reato dall’art. 10-ter D. Lgs. N. 74/2000.

L’art. 131 bis c.p. prevede che, nei reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o con la pena pecuniaria (sola o congiunta a quella detentiva), la punibilità possa essere esclusa se l’offesa, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo (valutazione da effettuarsi ai sensi dell’art. 133 comma 1 c.p.), sia di particolare tenuità e il comportamento non risulti caratterizzato da abitualità.

Nella presente pronuncia la Cassazione afferma che la non punibilità in questione sia applicabile solo se l’omissione nel versamento dei contributi ha un valore che si avvicina molto alla soglia di rilevanza penale stabilita dalla legge, ovvero, per quanto riguarda l’I.V.A., 250.000 euro. Ciò in quanto il grado di offensività che porta al configurarsi di un reato è già stato valutato e determinato dal legislatore tramite la fissazione della soglia di rilevanza penale stessa.
E’ opportuno specificare che la Suprema Corte ha ribadito che il debito erariale relativo all’IVA, che può portare all’integrazione del reato previsto e punito dall’art. 10-ter del D.Lgs 74/2000, sia quello risultante dalla dichiarazione annuale e non dai registri delle fatture emesse o dalla contabilità dell’impresa.
Il danno deve essere quindi esiguo e trascurabile perché possa configurarsi la particolare tenuità del fatto. Nel caso di specie, lo scostamento dalla soglia di punibilità pari ad euro 4.345,00 non è stato considerato dalla Corte come rientrante in questi parametri e, pertanto, non ha potuto condurre ad una pronuncia ex art. 131 bis c.p..

Tale indirizzo giurisprudenziale viene confermato dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 39413 del 3 settembre 2018, relativa al reato derivante dall’omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali (delitto di cui all’art. 2 comma 1 bis d.l. 463/1983, convertito dalla L. 638/1983). In tale caso la causa di non punibilità è applicabile se il mancato versamento dei contributi ha un importo che superi di poco la soglia fissata dalla legge in 10.000 euro annui.

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