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Il delitto di bancarotta fraudolenta documentale: la bancarotta documentale specifica e generica; l’accertamento dell’elemento soggettivo delle fattispecie

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Cassazione penale sez. V – 15/05/2021, n. 34025

 

Il delitto di bancarotta fraudolenta documentale: la bancarotta documentale specifica e generica; l’accertamento dell’elemento soggettivo delle fattispecie

 

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione, pronunciatasi su un caso di bancarotta fraudolenta documentale, si sofferma sulla distinzione tra le fattispecie di bancarotta documentale specifica e generica.

Ai sensi dell’art. 216 co. 1 lett. b) L. Fall., è punito, se è dichiarato fallito, l’imprenditore che ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

L’elemento oggettivo del delitto in esame è integrato dalla fisica sottrazione delle scritture contabili agli organi del fallimento, causata dalla sottrazione o dalla distruzione delle stesse ovvero, alternativamente, dalla loro omessa tenuta.

Quanto, invece, all’elemento soggettivo, è necessario operare una distinzione; mentre la fraudolenta tenuta delle scritture è ipotesi di reato a dolo generico, per la condotta di occultamento delle scritture contabili è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori. Trattasi, pertanto, di ipotesi autonome ed alternative.

Osserva, peraltro, la Suprema Corte che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico o generico, a seconda delle fattispecie di bancarotta, non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l’integrazione dell’elemento oggettivo del reato. Dovendo, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale specifica; della consapevolezza che l’irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale generica. Appare, pertanto, evidente che tra le suddette circostanze assume un rilievo fondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell’impresa.

 

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