La sanzione accessoria della revoca della patente, per i veicoli di cui alla lett. d) dell’art. 186 CdS, va considerata sospesa sino all’esito dei lavori di pubblica utilità
Cassazione penale, Sezione Quarta, Sentenza 23 ottobre 2018, n. 56962
La Cassazione offre la possibilità ai conducenti alla guida di veicoli di cui alla lett. d) dell’art.186 bis CdS, il cui tasso alcolemico sia superiore all’1,5 g/litro, di richiedere la sospensione della revoca della patente di guida in attesa dell’esito positivo dei lavori di pubblica utilità.
La sentenza in commento, infatti, statuisce che “laddove il Giudice conceda la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, la sanzione (amministrativa) accessoria della revoca della patente va considerata sospesa sino all’esito dei lavori medesimi, per poi essere rivalutata – in caso di esito positivo – (esclusivamente) dal Prefetto competente” .
La Corte evidenzia dunque l’illogicità dell’applicazione automatica della revoca della patente sposando un nuovo orientamento secondo cui, accertata la corretta esecuzione dei lavori di p.u., il Giudice è tenuto a dichiarare l’estinzione del reato e a trasmettere gli atti al Prefetto per una valutazione circa la sanzione accessoria della revoca, così come previsto dall’art. 224 CdS.
Chiaro è che laddove, al contrario, sia rilevata la non corretta esecuzione dei lavori di pubblica utilità verrà ripristinata la pena principale e mantenuta anche quella accessoria.
Tale pronuncia risulta significativa se solo si considera che gli orientamenti di legittimità precedenti la sentenza che qui si propone erano l’uno a favore dell’estinzione della sanzione accessoria in conseguenza dell’esito positivo dei lavori di pubblica utilità, l’altro del tutto contrario all’estinzione della sanzione tenuto conto della violazione commessa dal conducente.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MONTAGNI Andrea – Presidente –
Dott. NARDIN Maura – Consigliere –
Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere –
Dott. RANALDI Alessandr – rel. Consigliere –
Dott. PICARDI Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.E., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 23/01/2018 del TRIBUNALE di POTENZA;
Udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Potenza il 23.1.2018 ha pronunciato sentenza di patteggiamento, applicando a L.E. la pena di giustizia e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in relazione al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), e comma 2 sexies; nel contempo ha sostituito la pena con i lavori di pubblica utilità di cui all’art. 186 C.d.S., comma 9 bis.
2. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge in riferimento alla revoca della patente di guida.
Sostiene che la premialità sottesa al ricorso della sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità comporta che la sanzione accessoria della revoca della patente dovrebbe essere quantomeno sospesa sino alla verifica del positivo svolgimento dell’attività sostitutiva. Ritiene comunque erronea l’applicazione della revoca della patente contestualmente alla sostituzione della pena ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 9 bis, stante la sua possibile estinzione all’esito delle verifiche circa l’espletamento del lavoro di pubblica utilità.
3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Si deve, in primo luogo, osservare che il Tribunale ha correttamente applicato in sentenza la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, vertendosi nella specie nella ipotesi di cui all’art. 186 bis C.d.S., comma 5, essendo stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e trattandosi di conducente di cui all’art. 186 bis, lett. d), cit..
E’ infatti noto che con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenze del reato (Sez. U, n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 210981).
2. Il ricorrente però desume – a seguito dell’intervenuta sostituzione della pena principale con i lavori di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 9 bis – che la disposta applicazione tout court della revoca della patente di guida, in assenza quantomeno della sospensione di efficacia di tale sanzione accessoria,’ non sia compatibile con la “premialità” sottesa all’irrogazione della indicata sanzione sostitutiva, ai sensi del citato comma 9 bis, disposizione che non contempla affatto la revoca della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria, limitandosi a disciplinare le conseguenze dell’esito, positivo o negativo, dell’attività lavorativa surrogatoria alle sole sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, disponendone, quanto alla sospensione, la riduzione alla metà (esito positivo) ovvero il ripristino (esito negativo).
Vero è che nella sentenza impugnata viene riconosciuto che la sanzione della revoca della patente potrà venire meno a seguito dell’eventuale positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (secondo il richiamato orientamento di Sez. 4, n. 1907 del 13/12/2013 – dep. 2014, Casanova, Rv. 25819001); tuttavia il ricorrente osserva che sarebbe totalmente illogica e gravosa l’applicazione immediata di una revoca della patente laddove la stessa, all’esito delle verifiche imposte dalla legge circa l’espletamento del lavoro di pubblica utilità, potrebbe “estinguersi” contestualmente al reato presupposto.
3. Si deve ritenere che il ricorso sia fondato nella parte in cui il giudice di merito ha omesso di sospendere l’efficacia della sanzione accessoria della revoca della patente di guida, sulla base delle considerazioni che seguono.
4. Occorre muovere dalla disciplina prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 9 bis, (ma il discorso è analogo per la corrispondente disciplina di cui all’art. 187 C.d.S., comma 8 bis, per il caso di guida sotto l’effetto di stupefacenti), che, come noto, regolamenta la possibilità da parte del giudice di sostituire la pena principale del reato con i lavori di pubblica utilità di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54.
4.1. Si tratta di un istituto indubbiamente favorevole all’imputato, visto che la pena detentiva e pecuniaria prevista per il reato in disamina viene sostituita con un’attività lavorativa non retribuita a favore della collettività; e considerato che all’esito positivo di tale attività consegue la declaratoria di estinzione del reato, nonchè la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e la revoca dell’eventuale confisca del veicolo sequestrato.
Nulla è invece specificamente previsto per quanto attiene ai casi in cui all’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza consegua l’applicazione (non della sospensione ma) della revoca della patente di guida.
4.2. Si tratta allora di stabilire la relazione esistente fra l’istituto “premiale” della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità di cui all’art. 186 C.d.S., comma 9 bis, e la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, nei casi in cui tale sanzione consegua al reato per cui si procede, come nel caso di specie.
4.3. Secondo un primo orientamento, il giudice, nel dichiarare l’estinzione del reato per il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, non può disporre la revoca della patente (Sez. 4, n. 1907 del 13/12/2013 – dep. 2014, Casanova, Rv. 25819001). Rileva tale decisione che la revoca della patente, in caso di esito positivo dei lavori, si estingue, in quanto la norma premiale dispone la riduzione della metà della sospensione della patente, confermando la necessaria temporaneità della sanzione accessoria e l’impossibilità di provvedere alla revoca della patente.
4.4. Secondo un secondo orientamento, in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice dell’esecuzione, nel dichiarare l’estinzione del reato per il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, non ha il potere di provvedere alla revoca della patente di guida disposta dal giudice della cognizione, giacchè, in difetto di un’espressa disposizione in tal senso, non trovano applicazione in via analogica le previsioni dell’art. 186 C.d.S., comma 9 bis, che eccezionalmente consentono a detto giudice di ridurre la durata della sospensione della patente di guida e di revocare la confisca del veicolo (Sez. 1, n. 39227 del 10/04/2017, Ligasacchi, Rv. 27123601). Tale giurisprudenza opina nel senso che la legge premia l’imputato solo nei casi meno gravi in cui trova applicazione la sanzione accessoria della sospensione della patente, mentre tace volutamente sulla revoca della stessa, trattandosi di sanzione accessoria più grave della sospensione, come tale non revocabile anche in caso di esito positivo dei lavori di pubblica utilità. Si sostiene, del resto, che sarebbe ingiusto ed illogico ritenere che la revoca della patente si estingua, mentre la meno grave sospensione della patente si riduca solo della metà.
5. Il Collegio ritiene che nessuno dei due orientamenti citati abbia colto correttamente le conseguenze normative e procedurali riconducibili all’esito positivo della sanzione sostitutiva di cui all’art. 186 C.d.S., comma 9 bis, rispetto ai casi in cui al reato di guida in stato di ebbrezza consegua l’applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida.
5.1. In proposito, occorre richiamare la norma generale di cui all’art. 224 C.d.S., in base alla quale la declaratoria di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell’imputato comporta che spetti al prefetto procedere all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria (sospensione o revoca della patente).
Si tratta di disposizione normativa da cui la giurisprudenza della Corte regolatrice ha costantemente tratto il principio secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la pronuncia di estinzione del reato, per causa diversa dalla morte del reo, comporta, nei casi in cui alla violazione consegua la sanzione amministrativa accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida, la competenza del Prefetto a provvedere in merito, previa verifica delle condizioni di legge (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 27405 del 10/05/2018, Quintini, Rv. 27308801).
5.2. Se ne deve dedurre che in caso di estinzione del reato per positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, la competenza a provvedere sulla sanzione accessoria della revoca della patente di guida spetta al prefetto, e non al giudice, proprio in forza della citata norma generale di cui all’art. 224 C.d.S.. Con l’evidente corollario che il giudice che abbia irrogato la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità ed abbia contestualmente applicato la sanzione della revoca della patente, dovrà necessariamente – in caso di esito positivo della attività in favore della collettività – dichiarare l’estinzione del reato e disporre, di conseguenza, la trasmissione degli atti al prefetto per quanto di sua competenza in ordine alla sanzione accessoria della revoca della patente.
Ciò, si badi, non è in contrasto con quanto specificamente previsto dallo stesso art. 186 C.d.S., comma 9 bis, per il caso di sospensione della patente, trattandosi appunto, per tale parte, di norma eccezionale che deroga alla norma generale di cui all’art. 224 C.d.S., laddove consente al giudice e non al prefetto – di provvedere direttamente, pur avendo dichiarato estinto il reato, su specifiche sanzioni amministrative accessorie, riducendo alla metà la durata della sospensione della patente di guida e revocando l’eventuale confisca del veicolo di proprietà dell’imputato.
La corretta lettura delle disposizioni normative dianzi richiamate consente, insomma, di individuare proprio nell’art. 186 cit., comma 9 bis, (e nella corrispondente disciplina di cui all’art. 187 C.d.S., comma 8 bis) la norma speciale/derogatoria che attribuisce al giudice la persistente competenza a provvedere in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonostante la declaratoria di estinzione del reato che discende dalla verifica positiva dei lavori di pubblica utilità.
Nel caso, invece, di reato che comporti l’applicazione della revoca della patente di guida, in assenza di una disciplina specifica, non individuabile nel citato comma 9 bis (che prevede una disposizione di favore solo con riferimento alle sanzioni accessorie della sospensione della patente e della confisca del mezzo), deve trovare applicazione, quanto alla revoca della patente, la norma generale di cui all’art. 224 C.d.S., che disciplina appunto il “Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente”.
6. A questo punto è opportuno precisare, per l’ipotesi che qui rileva, che in sede di verifica dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità si possono presentare al giudice due possibili scenari, a seconda dell’esito positivo o negativo della valutazione sullo svolgimento da parte del prevenuto dei lavori stessi.
6.1. Nel primo caso (esito positivo), il giudice dovrà dichiarare l’estinzione del reato e, ai sensi dell’art. 224 C.d.S., comma 3, trasmettere gli atti al prefetto, competente a questo punto in via esclusiva – stante l’intervenuta estinzione del reato – a procedere in sede amministrativa all’accertamento del presupposti per l’eventuale applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente; in tal caso, nella sostanza, il giudice dovrà declinare la propria competenza a provvedere sul punto, devolvendo la specifica questione al prefetto, il quale procederà secondo le modalità previste dall’art. 219 C.d.S., appositamente richiamato, nelle parti compatibili, dallo stesso art. 224 C.d.S..
6.2. Nel secondo caso (esito negativo), il giudice, come previsto dall’art. 186, comma 9 bis cit., dovrà revocare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con ripristino della pena principale (arresto e ammenda). Quanto alla revoca della patente, su cui la norma citata nulla prevede (essendo disciplinato solo il ripristino della sospensione della patente e della confisca), troverà applicazione la disciplina generale, nel senso che il giudice dovrà applicare in via definitiva la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, trattandosi di sanzione accessoria che consegue ex lege al reato in questione (non dichiarato estinto per esito negativo della “probation”). Si tratta, anche in questo caso, così come previsto per la sospensione della patente, di un sostanziale “ripristino” della sanzione accessoria, coerente con la disciplina legislativa che impone al giudice penale di applicare la revoca della patente a seguito dell’accertamento di un determinato reato. Sotto questo profilo, la previsione dell’art. 186 C.d.S., comma 9 bis, nella parte in cui dispone il ripristino della sanzione accessoria per esito negativo dei lavori, costituisce, a ben vedere, una superfetazione, trattandosi di un effetto che conseguirebbe comunque, per legge, alla omessa declaratoria di estinzione del reato per comportamento inadempiente dell’imputato rispetto ai lavori di pubblica utilità.
7. Da quanto sopra discende che la sanzione accessoria della revoca della patente, applicata in sentenza dal giudice, non può avere immediata efficacia, trattandosi di sanzione in ordine alla quale il giudice stesso potrebbe, per così dire, “perdere” il potere di provvedere sulla stessa in via definitiva, nel caso di positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, avuto riguardo all’estinzione del reato ed alla conseguente devoluzione al prefetto della competenza a provvedere sulla ripetuta sanzione accessoria.
7.1. Al fine, dunque, di conciliare la necessaria applicazione in sentenza della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente prevista dalla legge per il reato per cui si procede, con il periodo (più o meno lungo) intercorrente fino alla verifica dello svolgimento – positivo o negativo – dei lavori di pubblica utilità sostitutivi della pena principale, si impone che il giudice sospenda l’efficacia della detta sanzione amministrativa accessoria fino all’esito della verifica sulla “probation”.
Le ragioni di tale sospensione sono evidenti ed in parte coincidenti, mutatis mutandi, con quelle già evidenziate da questa Corte di legittimità con riferimento all’analogo problema della applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in pendenza di svolgimento dei lavori di pubblica utilità.
In proposito, la Corte regolatrice ha chiarito che in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 9 bis, il giudice deve sospendere l’efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, Braghetto, Rv. 27104001). Ciò è stato ribadito in un successivo arresto di questa stessa Sezione, che ha asseverato il predetto orientamento, ritenendo che lo stesso “muove correttamente dall’interpretazione letterale del dato normativo, posto che l’art. 186, comma 9 bis, penultimo periodo, stabilisce che, in caso di violazioni degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice ripristini le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente e della confisca; e risulta del tutto coerente con l’effetto pratico perseguito dal legislatore, nel regolare gli ambiti funzionali della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità”; ed ha, quindi, concluso nel senso che il giudice deve, in tali casi, una volta applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, ordinare la sospensione dell’efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità (cfr. Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018, P.G. in proc. Ferrarini, Rv. 27253101).
7.2. Nel caso che occupa, in verità, la sospensione dell’efficacia della revoca della patente di guida è imposta da ragioni in parte diverse, connesse al possibile difetto (sopravvenuto) di competenza del giudice (in favore del prefetto) a provvedere sulla stessa sanzione, in ipotesi di estinzione del reato per positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, secondo i profili giuridico-argomentativi dianzi accennati. Tuttavia, anche nel caso in disamina la violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro sostitutivo comporta – analogamente all’ipotesi di sospensione della patente – il sostanziale “ripristino” della sanzione accessoria della revoca della patente, in termini equivalenti al meccanismo previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 9 bis. Sicchè, potendosi parlare, anche nella situazione che qui interessa, di un effettivo “ripristino” della sanzione della revoca della patente di guida, e considerato che con tale termine si intende solitamente “rimessa in vigore”, “ristabilire”, “riportare ad uno stato precedente”, si può affermare che tale “ripristino” presuppone che, prima dello stesso, l’efficacia della sanzione amministrativa accessoria inflitta sia stata sospesa (cfr. in tal senso, in motivazione, la già citata Sez. 4, n. 48330/2017).
7.3. Non sfugge che, nel caso di esito positivo della “probation” e di rimessione degli atti al prefetto per quanto di competenza, la sanzione accessoria della revoca della patente di guida potrebbe essere, nella maggior parte dei casi, nuovamente disposta dal prefetto all’esito del procedimento amministrativo di cui all’art. 219 C.d.S.. Ma, al di là del fatto che non rilevano in questa sede i possibili esiti di quel procedimento amministrativo, è indubbio che si tratterebbe comunque di un provvedimento del tutto nuovo ed autonomo rispetto a quello emesso dal giudice, destinato eventualmente ad irrogare ex novo la menzionata sanzione accessoria della revoca della patente all’esito dell’accertamento devoluto all’autorità amministrativa competente. Da ciò discendono, a maggior ragione, precise ragioni di ordine logico-sistematico e giuridico che impediscono di ritenere possibile l’immediata efficacia di un provvedimento giudiziario destinato, in caso di valutazione positiva del lavoro di pubblica utilità, ad essere caducato (id est: a rimanere privo di efficacia giuridica) per difetto di competenza del giudice a provvedere sulla relativa sanzione accessoria.
8. In applicazione dei suddetti principi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente alla omessa sospensione della efficacia della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, di cui va pertanto disposta la sospensione fino alla valutazione, demandata al giudice di merito, dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte dell’imputato.
Conseguentemente, gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Potenza affinchè, all’esito del periodo di svolgimento dei lavori di pubblica utilità, proceda alla valutazione dell’attività lavorativa svolta dal L. e, a seconda dell’esito positivo o negativo di tale valutazione, provveda secondo i principi direttivi menzionati nei paragrafi che precedono (v. in particolare supra ai paragrafi 6.1. e 6.2.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida sino all’esito del lavoro di pubblica utilità, sanzione che sospende. Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Potenza per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018
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