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Perché si configuri il reato di contraffazione non é necessaria la prova della registrazione dei marchi di largo uso

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Cassazione Penale, Seconda Sezione, 21 luglio 2017, Sentenza n. 36139

Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini della consumazione del reato previsto e punito dall’articolo 474 c.p., ovvero di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, e più in generale ai fini della configurazione del reato di contraffazione del marchio, in caso di marchi di larghissimo ed incontestato utilizzo da parte delle società produttrici, non è necessaria la dimostrazione della loro registrazione; l’onere di dimostrare l’insussistenza dei presupposti per la protezione del marchio grava, anzi, su colui che deduce l’insussistenza stessa.

Nel caso di specie, la contraffazione avrebbe riguardato dei prodotti marchio Dondup e, nel corso del procedimento, sarebbe stata assente la prova della registrazione del riconoscimento del marchio nel paese di origine e provenienza dell’imputato, evento che gli avrebbe impedito di rendersi conto della falsificazione dei prodotti dallo stesso posti in commercio tramite vendita in forma ambulante. La Suprema Corte, nell’esprimere il principio oggetto del presente commento, ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso del ricorrente, tra gli altri motivi, anche perché i marchi oggetto del giudizio sarebbero stati talmente noti ed utilizzati da non richiedere prove in merito alla loro registrazione.

Parte della dottrina sostiene che tale orientamento contrasterebbe con le modifiche recate agli articoli 473 e 474 c.p. dalla L. n. 99/2009, che avrebbe previsto come condizione di punibilità la prova del rispetto delle norme interne, comunitarie e internazionali a tutela della proprietà industriale; ma il Supremo Consesso è tornato recentemente a ribadire quanto affermato nella sentenza in esame (Cfr. Cass., II Sezione Penale, Sent. Nr. 28166 del 2018), ovvero che ai fini della configurazione dell’art. 474 c.p., in caso di marchi di larghissimo uso e notoriamente utilizzati, la prova della registrazione non è necessaria e che l’orientamento dottrinario non è, quindi, da ritenersi riferibile ed applicabile a questo caso determinato.

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