Reato di inquinamento ambientale ex art. 452 bis: quale il danno necessario per integrarne la consumazione?
Cassazione Penale, Terza Sezione, 6 novembre 2018, Sentenza n. 50018
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza nr. 50018 del 2018, si è espressa sul danno necessario per integrare la fattispecie prevista e punita dall’articolo 452 bis del codice penale, ovvero il reato di inquinamento ambientale. La Corte ha precisato che il delitto di cui all’articolo 452 bis del c.p. ha quale oggetto di tutela penale l’ambiente in quanto tale e, perché possa configurarsene la consumazione, è necessario accertare l’esistenza di un concreto pregiudizio all’ambiente stesso.
Per determinare se tale pregiudizio è stato integrato è necessario riferirsi ai limiti di rilevanza individuati dalla norma incriminatrice stessa, la quale non prevede la necessità della prova di una contaminazione del sito secondo i parametri indicati dagli articoli 240 e seguenti del D. Lgs. 152/2006, testo normativo diretto a disciplinare l’attività di bonifica dei siti in relazione ai profili di rischio sanitario e ambientale per la salute umana; perché si integri il reato ex. articolo 452 bis c.p. è perciò sufficiente una compromissione o deterioramento del bene ambiente tale da ridurne in modo apprezzabile il valore, da impedirne l’uso, anche solo parzialmente, da rendere necessaria un’attività non agevole per il ripristino o da generare uno squilibrio funzionale dello stesso. Non è richiesta, inoltre, l’irreversibilità del danno, che configurerebbe, invece, se concernente l’equilibrio di un ecosistema, la consumazione del diverso e più grave reato di disastro ambientale ex. articolo 452 quater c.p..
Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’imputato avverso la pronuncia del Giudice del Riesame il quale, accogliendo l’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, aveva applicato la misura cautelare del divieto di dimora nei confronti dell’amministratore e proprietario di una cava utilizzata per lo scarico, in assenza di autorizzazione, di rifiuti speciali, nella quale era stato rilevato, dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione in relazione a numerose sostanze inquinanti ed una conseguente “potenziale contaminazione”.
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