La falsificazione di assegno bancario contenente la clausola di non trasferibilità non integra reato, ma illecito civile
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 10 settembre 2018, Sentenza n. 40256
Con la sentenza 40256 del 2018 le Sezioni Unite della Cassazione si sono espresse sulla nuova natura della falsificazione di assegno non trasferibile come illecito civile, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 c.p. attuata dell’articolo 1, comma 1, lettera a) D.Lgs. 7/2016.
Dopo il 2016, in seno alla giurisprudenza, si erano formati due distinti orientamenti: un primo riteneva che la condotta di falsificazione di assegno bancario non trasferibile non dovesse più essere sottoposta a sanzione penale, poiché la nuova formulazione dell’art. 491 c.p. era riferibile esclusivamente alle falsità realizzate su titoli di credito trasmissibili tramite girata (Cfr. Cass. Pen. Sez. V n. 32972/2017); un secondo orientamento riteneva invece riconducibile la falsità commessa su assegno bancario contenente clausola di non trasferibilità al raggio di applicazione del reato di falsità in testamento olografo, cambiale e titoli di credito, ovvero, per l’appunto, il nuovo articolo 491 c.p. (Cfr. Cass. Pen. Sez. II n. 13086/2018).
Le Sezioni Unite, con la pronuncia in esame, hanno aderito al primo dei due orientamenti esaminati, ciò in ragione del fatto che, la maggior tutela riconosciuta ai titoli di credito previsti dall’art. 491 c.p. deriva dal regime di circolazione che caratterizza gli stessi, i quali, essendo trasferibili, risultano anche più facilmente suscettibili di falsificazione; la riconoscibilità della falsificazione di assegni muniti di clausola di non trasferibilità esclusivamente come illecito civile è invece in linea con la politica di decriminalizzazione attuata con il D.Lgs 7/2016, il quale ha comportato l’abrogazione di alcuni reati in danno della fede pubblica, dell’onore e del patrimonio e la conseguente trasformazione degli stessi in illeciti civili a cui applicare sanzioni pecuniarie punitive, in aggiunta al risarcimento del danno riconosciuto dal giudice civile.
Permane quindi la rilevanza penale della sola falsificazione commessa su assegni trasmissibili mediante girata, ex articolo 491 c.p., mantenuta dal legislatore poiché trattasi di norma posta a tutela della fede pubblica, dato che la trasmissibilità di tali titoli di credito comporta la messa in pericolo della fiducia di un numero indeterminato di persone sulla autenticità o meno del documento stesso.
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