L’applicazione del D.Lgs. n. 231/01 nei confronti della società per il reato commesso dal preposto e dal datore di lavoro
Cassazione Penale, Sezione Quarta, 16 aprile 2018, Sentenza n. 16713
La vicenda riguarda l’infortunio mortale di un lavoratore precipitato da un’altezza di dodici metri a seguito dello sfondamento di una lastra di vetro posta sul tetto di un capannone dove l’operaio stava effettuando la manutenzione delle grondaie.
Da un lato, il datore di lavoro è stato condannato per avere dato disposizioni al lavoratore circa la sistemazione delle grondaie, senza che quest’ultimo avesse ricevuto adeguata formazione a riguardo; dall’altro, la Cassazione ha condannato anche la S.r.l per “colpa da organizzazione generica e specifica e per grave negligenza nella gestione”.
Per quanto riguarda la responsabilità dell’ente, l’interesse dell’azienda alla commissione di reati ricorre, secondo la Suprema Corte, quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell’evento, ha agito nella consapevolezza di conseguire un’utilità per la persona giuridica, violando una norma cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell’ente, ad esempio, ai fini di far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione.
Ricorre, invece, il requisito del vantaggio quando la persona fisica, agendo per conto dell’ente, ha violato sistematicamente le norme sulla prevenzione e ha, dunque, “realizzato una politica d’impresa disattenta alla materia della sicurezza..”.
Nel caso di specie, presupposto per l’applicazione della responsabilità dell’ente, è stato identificato nel “vantaggio economico indiretto”, consistito nel risparmio dei costi non sostenuti dalla società che non ha adottato le idonee misure di sicurezza richieste dalla legge.
La Cassazione si sofferma anche sulla condizione idonea ad esimere l’ente dalla responsabilità amministrativa, ricordando che essa potrà essere esclusa soltanto dimostrando l’adozione e la conseguente attuazione di modelli organizzativi di riferimento, nonché la predisposizione di un modello di vigilanza che coordini il funzionamento di quanto adottato dalla società, ciò che non è stato posto in essere dalla S.r.l condannata.
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