Il nesso di causalità tra le violazioni delle norme per la sicurezza sul lavoro e le malattie tumorali causa di decesso
Tribunale di Brescia, Seconda Sezione Penale, 26 settembre 2017, Sentenza n. 3298
Il caso riguarda due lavoratori che, esposti per circa vent’anni ad un mix di agenti cancerogeni contenuti nelle materie prime dei materiali dei reparti cui erano addetti, decedevano, rispettivamente, per carcinoma vescicale e leucemia mieloide.
Sulla base delle risultanze ASL, erano accertate alcune violazioni circa i presidi strutturali che, se disposti, avrebbero ridotto il rischio di esposizione agli idrocarburi; tuttavia, i presidi individuali in uso ai lavoratori si erano rivelati assolutamente idonei, ciò che esclude qualsiasi violazione a carico della ditta.
L’azienda, infatti, aveva adottato dal 1995 i necessari accorgimenti preventivi e, tramite la consulenza tecnica difensiva, era emerso che, pur in mancanza di sistemi di aspirazione localizzata dei fumi, nelle presse erano contenuti “valori irrilevanti di IPA, ammine e altri inquinanti”.
Il giudice di merito ha assolto tutti gli imputati dall’addebito di omicidio colposo per la morte del lavoratore affetto da carcinoma vescicale. I consulenti tecnici hanno affermato la multifattorialità di tale tipologia tumorale che rende “complesso valutarne l’attribuzione ad una specifica causa”, ancor più se si considera che l’operaio era fumatore e che i periti non sono stati in grado di indicare l’incidenza di fumo e idrocarburi nell’insorgenza o nello sviluppo accelerato della malattia.
Anche il solo imputato di omicidio colposo per la morte del lavoratore per leucemia mieloide, è stato assolto sulla base del fatto che l’utilizzo di polimeri presso la ditta non aveva comportato un apprezzabile rilascio nell’ambiente di lavoro del monomero 1,3- butadiene- composto contenuto nel materiale con cui aveva a che fare il lavoratore- tenuto altresì conto della circostanza, non irrilevante nel caso di leucemia mieloide, che l’operaio deceduto era anch’egli fumatore.
Nella sentenza che si riporta di seguito, viene richiamato il canone espresso dalla giurisprudenza di legittimità che, pronunciatasi nei confronti della stessa ditta qui coinvolta, con sentenza del 27-1-2012 “perché il fatto non sussiste”, ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di Appello con cui la ditta era stata ritenuta responsabile per omicidio colposo di un solo lavoratore (per carcinoma polmonare e prima asbestosi pleurica), con conferma della pronuncia assolutoria del Tribunale.
Ed infatti, la Suprema Corte ha statuito che, per addebitare un evento dannoso al titolare della posizione di garanzia “occorre che la dinamica della malattia possa essere ricostruita con certezza. Ciò che si deve escludere, imponendosi una pronuncia liberatoria, quando, pur non essendo priva di plausibilità l’ipotesi accusatoria, non risulti possibile avere prova certa dell’evento, per la coesistenza di un’alternativa ipotesi eziologica, che escluda, invece, l’addebito di responsabilità.
In tale evenienza, infatti, la coesistenza delle diverse ipotesi, entrambe non confutabili radicalmente, conduce ad una situazione di dubbio irresolubile sullo sviluppo causale degli accadimenti, che appunto giustifica l’adozione della pronuncia assolutoria”.
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