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L’accesso abusivo ad un sistema informatico si configura anche nei confronti dei pubblici dipendenti formalmente autorizzati all’accesso

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Cassazione Penale, Sezioni Unite, 8 settembre 2017, sentenza n. 41210

Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite hanno sciolto il nodo interpretativo circa l’integrazione del reato di cui all’art. 615-ter, comma 2, n.1, c.p. nell’ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, formalmente autorizzato ad accedere ad un sistema informatico o telematico, ponga in essere una condotta che miri al raggiungimento di un fine non istituzionale, pur non violando specifiche disposizioni regolamentari e organizzative.

Nel caso di specie, il cancelliere, autorizzato ad entrare nel registro delle notizie di reato, accedeva alle informazioni inerenti il procedimento penale a carico di un suo conoscente, procedimento che era assegnato a procuratore diverso da quello presso il quale l’indagata prestava il proprio servizio.
La Corte ha innanzitutto ritenuto che l’ipotesi di cui all’art. 615-ter, comma 2, n. 1, c.p. debba ritenersi qualificabile come circostanza aggravante esclusivamente soggettiva in quanto posta in essere da soggetti determinati che, accedendo al sistema, abusano della propria qualità che rende più agevole la realizzazione della condotta tipica del reato.

Pertanto, secondo il Supremo Consesso, non può ritenersi esclusa dall’applicazione della norma quella situazione in cui l’accesso o il mantenimento all’interno del sistema informatico dell’ufficio cui è addetto il p.u. o l’incaricato di pubblico servizio- pur avvenuto con l’utilizzo delle credenziali e in assenza di divieti espressi- non è stato effettuato per l’assolvimento di precisi compiti, bensì in violazione dei doveri di fedeltà.
La Suprema Corte ha dunque ritenuto integrato il reato in parola rigettando il ricorso e condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali, tenuto conto che i pubblici dipendenti che operano su registri informatizzati hanno il dovere di rispettare quanto loro imposto dallo statuto personale in connessione con la propria funzione.

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